Oggi in Italia la memoria negata genera individualismo e indifferenza. Legalità, nuovi fascismi e Costituzione

Intervento di Katia Di Rienzo il 23 ottobre a Buonconvento

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista

La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è oggi più che mai attuale, non ci dobbiamo stupire dell’attenzione che la giurisprudenza, l’Anpi, la Cgil e tutte le organizzazioni e le associazioni democratiche hanno per il divieto di «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista», e per la legge 20 giugno 1952, n. 645 – Legge Scelba –  che è attuazione della disposizione stessa. Le ragioni della “riscoperta” della XII disposizione si potrebbero trovare in un sentire diffuso: un progressivo declino dei sistemi liberal-democratici e l’attuale fragilità delle democrazie contemporanee.

Nei tempi piuttosto bui in cui ci troviamo a vivere, la percezione è che sia finita l’illusione delle magnifiche e progressive sorti della democrazia. La storia pare non sia finita con la vittoria dei principi dell’antifascismo e della Resistenza. Vi sono molti esempi che mostrano come la scelta liberal-democratica non sia irreversibile e che proprio attraverso il metodo della democrazia possano andare al potere soggetti che ne rifiutano i valori, le forme e i limiti (Trump, Bolsorano, Putin, Erdogan, Salvini, Pinera, Orban)

A ciò dobbiamo aggiungere una crisi verso la radice degli ideali che sono a base dei sistemi democratici: la fiducia liberale nella razionalità dell’essere umano e nell’inevitabile emergere della ragione dal libero confronto di tutte le opinioni. Le nuove forme della comunicazione, specie attraverso i social networks, sembrano favorire un approccio più emotivo che razionale e dunque potrebbero far venir meno gli effetti benefici dell’espansione di quella che viene definita la «comunicazione e lo scambio delle idee» che si è avuta a seguito dello sviluppo della rete.

Ecco allora la necessaria ri-valorizzazione della XII disposizione come norma che consenta di combattere i nuovi nemici che si richiamano, direttamente o indirettamente, al passato più buio della storia italiana: il fascismo. In questo tempo, che pare aver smarrito la memoria storica e giuridica, ci troviamo di fronte a declinazioni nuove di interrogativi classici relativi alla difesa della democrazia, alla tolleranza contro gli intolleranti, allo spazio della discussione pubblica di chi tale spazio mira a sopprimere o comunque a comprimere.

Il primo comma della XII disposizione vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». Non siamo di fronte ad una disposizione transitoria – come taluni vogliono interpretare o farci credere, ma ad una norma “finale”, permanente, che produce i suoi effetti giuridici senza limiti temporali.

Il dato è più che palese, del resto la norma sul divieto di ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma, fu discussa insieme all’attuale art. 49 Cost. “libera associazione politica” e fu approvata all’unanimità come secondo comma di detto articolo durante i lavori dell’Assemblea costituente e fu solo per motivi redazionali che venne inserita tra le disposizioni transitorie e finali.

Dobbiamo ricordare che la XII disposizione è stata definita dalla Corte Costituzionale una «norma costituzionale che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata», non è un «divieto penale espresso».

In altri termini, non è una norma penale a cui il legislatore deve aggiungere una sanzione, ma deve essere letta con la stessa forza del divieto di associazioni segrete e di quelle paramilitari previste dall’art. 18, c. 2, Cost., un limite costituzionalmente espresso alla libertà associativa sancita nel primo comma.

E’ una norma che tende a definire chi abbia il diritto di partecipare alla vita politica del nostro Paese, attraverso la formazione di soggetti politici e la partecipazione alle competizioni elettorali. In altre parole, la XII disposizione costituisce un limite agli artt. 18 e 49 Cost.

E’ l’unico limite di natura ideologica in merito alla costituzione di un movimento politico dentro un progetto di democrazia “aperta” quale è la nostra Costituzione e costituisce un’eccezione al principio pluralista, che presuppone la completa rappresentazione politica della società; la XII disposizione è quindi «ascrivibile al concetto stesso di costituzione materiale» e fa emergere l’antitesi tra ordine democratico e regime fascista che connota il testo costituzionale.

Quindi se noi leggiamo l’articolo 49 Cost. “libera associazione politica” insieme alla XII disposizione, si comprende come entrambe abbiano origine “nelle caratteristiche dell’accordo politico sul quale è nata la Costituzione del 1947” (C. Mortati): la discriminazione nei confronti dei movimenti neofascisti e il fondamento della Carta Costituzionale nei valori e nei principi della Resistenza e dell’antifascismo; vi fu la volontà delle madri e dei padri costituenti di introdurre un elemento di rottura in una società che non aveva avuto la forza di una discontinuità nell’assetto dell’ordinamento statale e nella struttura economica seppur il regime politico era cambiato.

Quanto ciò detto ci porta a soffermarci sulla nascita della XII disposizione considerando gli ideali prevalenti nel momento della scrittura della Costituzione, in relazione al rapporto tra teoria della democrazia, pluralismo politico, libertà di opinione e diritto dei “nemici della libertà” a partecipare alla vita politica.

Il primo elemento che dobbiamo sottolineare è quello di una generale fede delle madri e dei padri Costituenti nella democrazia come unico strumento del confronto politico, confronto che tende a includere anche chi non si riconosce pienamente nei principi liberal-democratici della Costituzione.

Ciò emerge in particolare dalla lettura dei lavori dell’Assemblea Costituente che hanno condotto alla formulazione dell’art. 18 Cost. diritto di associarsi liberamente.

Dalla lettura di tali lavori è chiaro il loro rifiuto nei confronti della “democrazia protetta”, che ponga alle associazioni politiche ulteriori divieti rispetto alla regola generale del primo comma in ragione dei fini perseguiti.

Il fine della disposizione costituzionale può essere quindi individuato nella tutela – all’interno di una società pluralista – del più ampio e libero confronto delle idee e contemporaneamente nella reciproca legittimazione delle stesse all’interno di una società politica, quella post fascista, abbastanza eterogenea.

Stesso discorso per la discussione che condusse alla formulazione dell’attuale articolo 49 Cost. “libera associazione politica”

Tale norma nasce da una profonda riflessione dell’Assemblea costituente, nella quale le proposte che prevedevano una regolamentazione dei partiti furono progressivamente abbandonate. Ancora, la mancanza di limiti ideologici caratterizza le disposizioni sui diritti che si riversano necessariamente nell’alveo democratico e costituiscono la condicio sine qua non per l’esercizio concreto dei diritti politici: le libertà di espressione, di riunione, di associazione, di associazione sindacale e politica, il diritto di elettorato passivo.

Alla certezza di una “democrazia aperta” si accompagnava, tuttavia, una preoccupazione quando si considerava che la proclamazione delle libertà civili, politiche, sociali potesse condurre alla riammissione nella vita pubblica dei fascisti.

I dibattiti in Costituente risultano pertanto dominati dal tentativo di perseguire contemporaneamente due obiettivi che potevano e possono apparire ancor oggi di difficile conciliabilità.

Il primo obiettivo, di più breve periodo, era quello di escludere i fascisti dalla vita pubblica e di condannare, purtroppo solo simbolicamente, il regime. Il secondo obiettivo era di lungo periodo, mirava appunto a realizzare un sistema politico aperto, all’interno del quale potessero competere tutti coloro che accettano il metodo della democrazia, i contenuti e i valori.

La proposta di introdurre il divieto di riorganizzazione di un partito fascista nasce dunque da un generale requisito di democraticità dei partiti.

Molteplici sono state le letture avanzate nel tempo circa la ratio e il significato della norma costituzionale.

Una lettura che mi trova concorde è nell’intendere come la XII disposizione mostri la volontà delle e dei Costituenti di esplicitare l’antifascismo come la condicio sine qua non delle forze politiche dell’arco costituzionale; di introdurre un elemento simbolico di unità rappresentato appunto dal ripudio del fascismo e di sancire nella Costituzione come i nuovi partiti, che diventano fondatori di una nuova idea di società, abbiano un legame innato e imprescindibile con la Resistenza e con quei valori che portarono a combattere per la libertà dal nazifascismo.

In questa prospettiva, la norma non è né timida né incerta nel vietare la ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma e non ha alcuno sguardo rivolto al passato, anzi in maniera lungimirante sottolinea che se il fascismo è il passato, potrebbe tornare in futuro sotto forme diverse e a noi nuove. Infatti la XII disposizione deve essere letta come base di una visione rivolta al futuro: norma “per le future generazioni”, che ben possono dimenticare il passato, contro il rischio permanente di involuzione autoritaria del sistema democratico. Se siamo capaci di leggerla in tale ottica la XII disposizione è una norma che esplicita il “paradigma antifascista” della Costituzione repubblicana, paradigma che permea ogni parte del testo costituzionale e in particolare i principi come l’eguaglianza, la dignità della persona, la centralità dell’essere umano, la vocazione internazionale.

L’antifascismo è dunque carattere essenziale ed imprescindibile della “forma repubblicana” di cui all’art. 139 Cost. “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” , e quindi mi spingo a dire che anche la XII disposizione potrebbe ritenersi sottratta alla revisione costituzionale.

Alla luce di quanto detto e anche della giurisprudenza costituzionale – che ora non è possibile analizzare per motivi di tempo – mi pare di poter giungere a una prima conclusione: la XII disposizione può costituire una base costituzionale sufficiente a giustificare l’introduzione di una norma che vieti tout court la propaganda delle idee del fascismo. Ad esempio, nella XVII legislatura, la Camera, il 12 settembre 2017, aveva approvato in prima lettura il disegno di legge “Fiano”, che mirava a introdurre nel codice penale, all’art.293 bis, il reato di “Propaganda del regime fascista e nazifascista”.

Il testo era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici»

Tale disegno di legge non fu discusso poi al Senato e la materia non pare più all’ordine del giorno.

In sintesi, il testo proposto puniva la propaganda dei contenuti e dei metodi sovversivi del regime fascista, anche attraverso la produzione o diffusione di oggetti quali busti del Duce, fasci littori, etc. o anche attraverso gesti simbolici, senza che vi fosse alcun richiamo alla ricostituzione del partito fascista.

Possiamo ancora continuare con il ragionamento quando il richiamo esplicito al fascismo concerne una formazione politica, specie se intende concorrere a una competizione elettorale; ci sono numerose conferme del TAR, che ha escluso dalle competizioni elettorali locali liste che riportavano nel nome o nel contrassegno termini e simboli evocativi del partito fascista.

Purtroppo la legislazione italiana non contiene un esplicito divieto dell’uso di simboli fascisti nei contrassegni elettorali, tale divieto è previsto solo nelle Istruzioni del Ministero dell’Interno per la presentazione e l’ammissione delle candidature. Nonostante ciò, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il richiamo esplicito, nel nome, nel simbolo e nel programma o nello statuto di un movimento o partito politico, all’ideologia fascista imponga, come conseguenza, l’inammissibilità della sua partecipazione ad una competizione elettorale.

Esclusione che deriva dall’applicazione diretta della XII disposizione, intesa quale norma che prevede un requisito originario -l’antifascismo-  per la partecipazione alla vita politica, escludendo quindi il partito fascista “sotto qualsiasi forma”.

Dunque una lettura attenta della XII disposizione conduce ad attribuire a tale norma costituzionale non solo una funzione simbolica, ma anche un significativo effetto giuridico, quale limite alla partecipazione alla vita pubblica di partiti dichiaratamente fascisti e alla propaganda di quella idea, seppur in termini e forme nuove.

Bisogna aggiungere che dietro il tema della interpretazione della XII disposizione vi sono una quantità di interrogativi che vanno oltre l’esegesi della disposizione e investono questioni centrali: quelle relative alla forza o alla fragilità dei sistemi democratici; al ‘paradosso’ della tolleranza verso gli intolleranti; alla necessità di proteggere la democrazia contro i suoi nemici antichi e nuovi. La scommessa di fondo della nostra Costituzione è stata a favore di una democrazia aperta, che includesse progressivamente le culture e le forze politiche in origine ostili a essa. Tale scommessa sembrava vinta, anche per quanto riguardava il partito più legato al fascismo, il Movimento sociale italiano (M.S.I.).

La fine dell’idea che la democrazia possa continuare a vivere in qualunque circostanza, e la scoperta della fragilità dei nostri sistemi costituzionali, ci dovrebbero dunque indurre a percorrere strade sinora non percorse, valorizzando al massimo i pochi elementi di protezione della democrazia previsti nella carta repubblicana del 1948?

Se si ritiene che questa debba essere la strada da percorrere è evidente che la XII disposizione potrebbe costituire uno degli strumenti attraverso i quali ricavare dal testo costituzionale una concezione della democrazia meno disarmata. In altri termini, con una interpretazione della XII disposizione di ampio respiro, si potrebbe efficacemente contrastare, ad esempio, la diffusissima propaganda in rete neo fascista e quei gruppi chiusi che si sviluppano nei social network e che non hanno remore a esaltare i “valori” del nazifascismo.

Di più, si potrebbe essere tentati di recuperare quella impostazione del giurista Carlo Esposito, secondo cui dalla XII disposizione sarebbe desumibile un generale divieto di ogni partito che, come quello fascista, «persegua l’instaurazione di dittature o l’abbandono degli oggi vigenti principi democratici», interpretazione che renderebbe ammissibile una legislazione che consenta il controllo sull’ideologia dei partiti e l’esclusione dalla competizione elettorale delle formazioni con finalità anticostituzionali.

Questa scelta comporterebbe l’abiura di quell’atto di fede dei e delle Costituenti nell’essenza della democrazia aperta, che accetta il rischio della libertà e che ha trovato vita nelle disposizioni relative all’associazionismo politico, a cui appartiene anche la XII disposizione?

O comporterebbe il prendere atto che le e i Costituenti mai avrebbero ritenuto che un Paese che aveva conosciuto, vissuto e subito il fascismo, potesse in qualche modo alimentare il rinascere del germe autoritario e lasciarsene affascinare perché si presenta con nuove forme?

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